Aspetti deontologici e giuridici della Responsabilità professionale del chirurgo in Italia. Evoluzione storica a partire dal ’900
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Abstract
È pleonastico ricordare che ogni individuo raziocinante delle essere responsabile delle sue azioni: deve agire con la coscien- za degli scopi che si propone evitando possibili conseguenze negative dei suoi atti. In ambito medico questo tipo di responsabilità è codificata con le norme della “deontologia”.
Per secoli l’arte terapeutica è stata praticata da individui dotati di una particolare vocazione ed una particolare cultu- ra acquisita da Maestri dell’arte ancor prima che dalla propria esperienza, con nozioni di erboristeria e di elementari conoscenze anatomiche e di fisiologia, circondati da un’aura sacerdotale e da un rispetto derivante dal timore e dal- l’ammirazione per il coraggio e auspicabilmente dai successi, e facendo riferimento nell’occidente mediterraneo alle rego- le operative fissate nel Giuramento di Ippocrate, di significato tra il sacro ed il deontologico.
Lo sviluppo delle tecniche anestesiologiche a partire dalla seconda metà dell’800 ha determinato l’ampliamento delle ini- ziative chirurgiche di tipo elettivo, a fianco con gli storici interventi in emergenza per la cura di lesioni traumatiche, ancor prima delle acquisizioni riguardanti le infezioni.
Con l’espansione del campo di azione della chirurgia, le possibili complicanze ed i possibili insuccessi hanno fatto da contrappeso ai sentimenti di rispetto e di fiducia nei confronti dei chirurghi, giungendo a far assimilare in tali casi la loro opera quale causa all’origine di danni, provocati rientrando quindi nella categoria dei reati sottoposti alla Legge penale. Così, al termine deontologico di “responsabilità” valido per ogni iniziativa ed ogni professione, per i medici è venuto ad associarsi la qualifica di “professionale”, con un significato di presunta colpevolezza.
Da una parte le regole deontologiche si sono ampliate, ed hanno coinvolto direttamente il paziente nella fase decisiona- le delle terapie chirurgiche, formalizzate programmaticamente in moderni codici deontologici ed operativamente nel docu- mento del “consenso informato”.
Per altro verso le leggi innovative del Codice Civile definito nel 1942, che al posto delle pene del codice penale intro- duceva il criterio della risarcibilità economica del danno in caso di riconosciuta “responsabilità professionale”, ha deter- minato il coinvolgimento di altre figura professionali, e cioè di avvocati e di medici legali, oltre che delle organizza- zioni assicurative, con detrimento alla serenità nell’espletamento delle professioni sanitarie e con l’insorgenza per reazio- ne della cosidetta “medicina difensiva”.
La concretezza di queste problematiche hanno richiesto l’interessamento attivo della Giurisprudenza con una serie di sen- tenze, ed una formulazione di decreti e nuove leggi parlamentari, ancora in pieno assestamento nel corso del 2017, lasciano in qualche modo ancora irrisolti alcuni nodi.